Coronavirus: il Garante pubblica le Faq in risposta ai dubbi sull’emergenza sanitaria

L’Autorità Garante della protezione dei dati personali ha pubblicato le Faq in risposta alle domande sulle varie problematiche connesse all’emergenza Coronavirus in diversi ambiti: sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali. I documenti sono stati predisposti per chiarire dubbi e fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private. In particolare il Garante pone, fra l’altro, l’attenzione: sulla possibilità per il datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, fornitori, clienti all’ingresso della propria sede; sulla possibilità che lo stesso possa rendere nota l’identità di un lavoratore contagiato ai colleghi; sulla possibilità per gli enti locali di pubblicare i dati dei destinatari dei benefici economici.L’Autorità Garante della protezione dei dati personali ha pubblicato le Faq che rispondono ad alcune domande sulle problematiche connesse all’emergenza Coronavirus in vari ambiti: sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali. I documenti sono stati predisposti per chiarire dubbi e fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private.Le Faq, disponibili sul sito dell’Autorità www.garanteprivacy.it, contengono indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite e a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti in questo periodo.

Lavoro

Le domande inerenti il mondo del lavoro riguardano in particolare la possibilità per il datore di lavoro di rilevare in tempo reale la temperatura corporea di dipendenti, fornitori, clienti all’ingresso della propria sede.Il Garante ha specificato che quando questa è associata all’identità dell’interessato, costituisce effettivamente un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679), per cui non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata. Tuttavia, nel rispetto del principio di “minimizzazione” è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.Il Garante ha chiarito il ruolo che anche nell’attuale emergenza sanitaria deve essere svolto dal medico competente nel contesto lavorativo pubblico e privato. In particolare tra gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi. Queste visite rappresentano una vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.Il Garante ha evidenziato che il datore di lavoro non deve comunicare i nominativi dei contagiati al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza.Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, emerge la possibilità di precludere l’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del contagio, è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti). In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Scuola

La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi al Covid-19?Il Garante ha chiarito che l’istituto è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie, affinché possano ricostruire la filiera delle persone entrate in contatto con una persona contagiata, ma spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti del contagiato, al fine di attivare le misure di profilassi.

Trattamento dati da parte degli enti locali

Gli enti locali possono pubblicare i dati dei destinatari dei benefici economici?La domanda è lecita visto che la normativa sulla trasparenza stabilisce l’obbligo di pubblicazione, fra l’altro, dei nominativi dei soggetti destinatari in generale di benefici economici superiori a mille euro nel corso dell’anno solare (quali sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi economici), fermo restando il divieto di diffusione di nel caso in cui da tali dati “sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute [o] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati” (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).E’ questo un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, al fine di evitare che soggetti in condizioni disagiate, economiche o sociali, soffrano l’imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale.Nel caso di benefici economici superiori a mille euro nell’anno solare, spetta dunque all’ente locale, titolare del trattamento, valutare quando le informazioni di contesto rivelino dati sulla salute ovvero l’esistenza di un disagio economico o sociale dell’interessato e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione di dati o altre informazioni idonee ad identificarlo.Con specifico riferimento ai cd. buoni spesa, alcuni bandi rivolti agli esercizi commerciali prevedono il rimborso del valore nominale dei buoni a fronte della presentazione, da parte degli esercenti, di adeguata documentazione giustificativa (es. buoni spesa in originale e/o gli scontrini fiscali per cui il rimborso è richiesto). In tale ipotesi, piuttosto che presentare direttamente gli scontrini con i dettagli di spesa, si ritiene preferibile che l’esercizio commerciale presenti un’autodichiarazione sulla conformità dell’utilizzo dei buoni di cui chiede il rimborso, con contestuale impegno a conservare gli scontrini per gli eventuali controlli che il Comune riterrà di effettuare. In tal modo si evita la produzione sistematica di documentazione di dettaglio che, associata all’identità del beneficiario del buono, comporterebbe la comunicazione di dati personali, anche di natura particolare (ad es. acquisti di prodotti alimentari specifici, etc.).

Strutture Sanitarie

In riferimento alle strutture sanitarie, il Garante chiarisce che queste possono individuare le modalità che ritengono più opportune ed efficaci per fornire informazioni, sullo stato di salute, ai familiari dei pazienti Covid-19 che non sono in grado di comunicare autonomamente. La struttura di ricovero può, quindi, ad esempio, dedicare un numero verde per fornire tali informazioni, purché preveda adeguate misure per identificare le persone effettivamente legittimate a conoscere le informazioni sullo stato di salute del familiare ricoverato.L’Autorità, poi, ha ribadito che aziende sanitarie, prefetture, comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi delle persone contagiate dal Covid-19 o di chi è stato posto in isolamento, anche qualora la finalità sia quella di contenere la diffusione dell’epidemia.Infine, il Garante ha fornito specifici chiarimenti in ordine alle semplificazioni che sono state introdotte dalla normativa emergenziale per il trattamento di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni clinichedei farmaci per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ricerche mediche svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) finanziate dal Ministero della salute.A cura della Redazione