La Fondazione OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 6 – Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”. La norma stabilisce che, a determinate condizioni, possono essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale. Tuttavia il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione non viene alterato, permanendo quindi l’obbligo di una adeguata informativa nei confronti dei terzi. I commenti alla bozza di consultazione possono essere inviati alla Fondazione entro il 3 maggio 2020.La Fondazione OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del documento interpretativo n. 6 – Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.La norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1) c.c. relativo alla prospettiva della continuità aziendale, per le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC, se sussistono determinate condizioni.La deroga, prevista dalla norma, si applica ai bilanci d’esercizio:- chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020;- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020;- in corso al 31 dicembre 2020.Leggi anche La continuità aziendale si valuta in base alla situazione pre-crisi da Covid-19La deroga prevista dalla norma non si applica ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.La norma stabilisce che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.Pertanto, se da un lato è consentito che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall’altro lato è richiesto che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.Il bilancio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi.Si rende quindi necessario, al di là delle deroghe, fornire in nota integrativa non solo informativa circa la scelta fatta dall’impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.La Fondazione evidenzia che data l’urgenza di fornire indicazioni utili per i bilanci 2019, il periodo di consultazione è ridotto e pertanto i commenti a tale bozza di consultazione devono essere inviati entro il 3 maggio 2020, all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.A cura della Redazione